Misure coercitive e poteri del giudice

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Le modifiche apportate all’art. 614-bis c.p.c. si inquadrano tra gli interventi più interessanti e controversi della riforma Cartabia.

La novità di assoluto rilievo è rappresentata dall’attribuzione del potere di astreinte al giudice dell’esecuzione.

La presenza dell’organo esecutivo sulla scena delle misure coercitive rilancia la querelle sulla natura del rimedio e ne suggerisce una rilettura volta a ricercare soluzioni nuove ai problemi interpretativi che da sempre rendono vischiosa la disciplina.

La varietà di posizioni registrate in dottrina impone di rivedere i termini del dibattito e di individuare un inquadramento in grado di assicurare l’equilibrio fra tutte le proiezioni processuali dell’istituto, non solo nel circuito del giudizio di cognizione, anche nella sede esecutiva, in quella cautelare e in arbitrato.

Ma non è questa l’unica sfida della nuova astreinte.

L’art. 614-bis c.p.c. presenta difetti di costruzione che rendono complessa la rilettura del fenomeno.

La disposizione non delimita il confine tra la competenza dei giudici della cognizione e dell’esecuzione, non definisce l’accertamento condotto in ambiente esecutivo, mette in ombra il giudice della cautela e non risolve la questione relativa alla compatibilità delle astreintes in arbitrato.

Al contempo ripropone i limiti dell’intelaiatura originaria e conferma il paradigma dell’autoliquidazione, pregiudicando la prospettiva dell’esecuzione cross-border.

L’opera intende affrontare questi aspetti nel tentativo di dissolvere le opacità che si addensano attorno alla norma e di mettere in chiaro i profili che necessitano di una più attenta rimeditazione.

Misure coercitive e poteri del giudice
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